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Vertenza di Lavoro: conciliazione, prescrizione e ricorso al giudice del lavoro

Di Redazione di Recording Law12 min di lettura
Vertenza di Lavoro: conciliazione, prescrizione e ricorso al giudice del lavoro

Domande frequenti

Cos'è una vertenza di lavoro?

È una controversia individuale che nasce da un rapporto di tipo lavorativo rientrante nell'art. 409 c.p.c., come retribuzioni non pagate, un inquadramento contestato, il TFR non corrisposto, o un licenziamento contestato, gestita secondo la procedura giudiziaria dedicata al lavoro prevista dall'Italia, il rito del lavoro.

Devo tentare la conciliazione prima di fare causa al mio datore di lavoro?

No. Il tentativo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 410 c.p.c. è facoltativo: il lavoratore può promuoverlo ma non è obbligato a farlo. È disponibile anche un percorso amministrativo separato e gratuito, la conciliazione monocratica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che allo stesso modo non è un passaggio obbligatorio prima di depositare ricorso.

Cos'è la conciliazione monocratica e in cosa si differenzia dall'andare in tribunale?

È una procedura di conciliazione amministrativa gratuita davanti a un singolo funzionario dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, aperta a seguito di una richiesta di intervento ispettivo, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 124/2004. A differenza di una transazione privata, il verbale che ne risulta non è soggetto all'ordinario diritto dell'art. 2113 c.c. di impugnare una rinuncia a diritti del lavoratore, anche se necessita comunque del decreto del giudice per diventare direttamente esecutivo.

Quanto tempo ho per reclamare retribuzioni non pagate in Italia?

Cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Per le pretese sorte mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso, la Corte Costituzionale (sentenza n. 63/1966) ha stabilito che questo termine non decorre fino alla cessazione del rapporto, poiché il lavoratore non è realisticamente libero di citare in giudizio un datore di lavoro da cui dipende ancora.

Avviare un tentativo di conciliazione blocca il termine sulla mia pretesa?

Richiedere il tentativo di conciliazione giudiziale o la conciliazione monocratica interrompe la prescrizione e sospende ogni termine di decadenza in corso per la durata del tentativo, più i 20 giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi dell'art. 410, secondo comma, c.p.c.

Cosa succede se la conciliazione fallisce?

Il lavoratore può procedere con ricorso al tribunale, sezione lavoro (il giudice del lavoro), secondo il rito del lavoro previsto dagli artt. 414-415 c.p.c. Il giudice fissa un'udienza entro cinque giorni dal deposito, e non possono trascorrere più di 60 giorni tra il deposito e l'udienza.

Una vertenza relativa a un licenziamento viene gestita in modo diverso?

Comporta un termine aggiuntivo rispetto alla procedura generale: l'art. 6, L. 604/1966 richiede l'impugnazione scritta entro 60 giorni dalla ricezione del licenziamento, e poi ulteriori 180 giorni per depositare ricorso al giudice del lavoro o avviare la conciliazione o l'arbitrato. Per il dettaglio completo, consulta la nostra pagina sul licenziamento illegittimo.

Fonti e riferimenti

  1. art. 409 c.p.c., Controversie individuali di lavoro(normattiva.it).gov
  2. art. 410 c.p.c., Tentativo di conciliazione(normattiva.it).gov
  3. art. 414-415 c.p.c., Forma della domanda; Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza(normattiva.it).gov
  4. art. 11, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, Conciliazione monocratica(normattiva.it).gov
  5. art. 2113, primo, secondo e terzo comma, c.c., Rinunzie e transazioni(normattiva.it).gov
  6. art. 2948, numeri 4 e 5, c.c., Prescrizione di cinque anni(normattiva.it).gov
  7. Corte Costituzionale, sent. 1-10 giugno 1966, n. 63, sospensione della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro(normattiva.it).gov
  8. art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604, Impugnazione del licenziamento(normattiva.it).gov
  9. Ispettorato Nazionale del Lavoro, lettera circolare sulla conciliazione monocratica e la diffida accertativa, prot. 5066 del 30 maggio 2019(ispettorato.gov.it).gov
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